Certifichiamo con valore legale il contenuto di una chat whatsapp e telegram con testo, immagini, file e video
Certificazione chat WhatsApp e Telegram con valore legale europeo
Quando una conversazione WhatsApp o Telegram deve servire come prova in ambito giudiziario o stragiudiziale (civile, penale, lavoro, famiglia, aziendale), la priorità è una sola: cristallizzare il contenuto digitale prima che venga cancellato, alterato o reso contestabile. Con la certificazione forense, la conversazione viene acquisita secondo metodologie tecniche verificabili e trasformata in un pacchetto probatorio opponibile, integro e datato, conforme ai requisiti giuridici del quadro normativo europeo.
Il servizio è eseguibile da remoto tramite interfacce web (WhatsApp Web e Telegram Web) per clienti in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo, senza necessità di invio del dispositivo. Per residenti in Italia, oltre alla modalità remota tramite interfacce web, sono disponibili anche metodologie avanzate: acquisizione tramite backup cloud (da remoto) oppure acquisizione presso il nostro laboratorio forense (consegna fisica del dispositivo).
Perché gli screenshot non bastano
- Uno screenshot è facilmente manipolabile con strumenti di editing grafico e viene spesso contestato come prova tecnicamente debole.
- Le chat possono scomparire definitivamente (cancellazioni manuali o automatiche, account disattivati, device smarriti, guasti hardware, reinstallazioni app).
- Senza un processo documentato di acquisizione, integrità e datazione manca la catena di custodia digitale, elemento fondamentale per l’ammissibilità probatoria.
Contenuti certificabili
La certificazione può includere (in base a ciò che è presente nella chat e alle modalità tecniche disponibili):
- messaggi testuali con timestamp e informazioni contestuali;
- contenuti multimediali: foto, video, note vocali, documenti condivisi, file allegati;
- metadati visibili: identificativi utenti, alias, profili, riferimenti temporali mostrati dall’applicazione;
- elementi di contesto: risposte citate, reazioni, modifiche messaggi (quando visibili nella piattaforma).
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Forniremo immediatamente la modalità tecnica ottimale (da remoto o avanzata), i tempi di esecuzione e il preventivo economico dettagliato.
Quadro giuridico europeo: eIDAS, Guidelines CoE e ammissibilità probatoria
Per rendere la prova digitale solida e opponibile in ambito europeo, ci basiamo sui principali riferimenti normativi e tecnici:
- Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014: disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno. In particolare, stabilisce che la firma elettronica non può essere considerata priva di efficacia giuridica o inammissibile come prova nei procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica (art. 25). La marca temporale qualificata gode di presunzione di accuratezza della data/ora indicata e di integrità dei dati associati, elemento centrale quando la controparte contesta il momento e le modalità di produzione del contenuto. - Guidelines del Consiglio d’Europa sulla prova elettronica (adottate il 30 gennaio 2019): primo strumento internazionale
che fornisce indicazioni pratiche per la gestione della prova elettronica nei procedimenti civili e amministrativi. Le Linee guida sottolineano che la prova elettronica non può essere esclusa per il solo fatto di essere in forma digitale e stabiliscono principi su autenticità, integrità, catena di custodia e metadati. - Integrità crittografica (hash): generiamo impronte digitali (es. SHA-256) dei file e del pacchetto probatorio, consentendo a qualunque parte di verificare matematicamente se qualcosa è stato modificato dopo l’acquisizione.
- Datazione certificata: applichiamo una marca temporale conforme agli standard riconosciuti (es. RFC 3161, norma ETSI EN 319 422) per fissare nel tempo l’esistenza del contenuto certificato con valore giuridico.
- Firma elettronica qualificata o avanzata: la documentazione di consegna e i report sono firmati con firma
conforme al quadro eIDAS, garantendo autenticità, integrità e non ripudio del pacchetto probatorio. Su richiesta, possiamo estendere il livello di certificazione per utilizzi internazionali. - Dichiarazione FEDIS (Forensic Evidence Digital Integrity Statement):
documento che attesta formalmente l’integrità e l’autenticità del pacchetto probatorio secondo gli standard internazionali di digital forensics. Il FEDIS rende la certificazione ammissibile nei tribunali dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, dell’Australia e altre giurisdizioni con quadri giuridici equivalenti per la prova elettronica.
- Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014: disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni
Questi elementi tecnico-giuridici garantiscono che la prova digitale sia ammissibile nei procedimenti giudiziari europei ed extra europei, riducendo il rischio di contestazioni formali sulla genuinità, integrità temporale e catena di custodia del materiale probatorio.
Giurisprudenza e riconoscimento internazionale
⚖️ Livello Europeo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che le prove elettroniche, inclusi i messaggi di piattaforme come WhatsApp e Telegram, sono pienamente ammissibili nei procedimenti giudiziari degli Stati membri, purché ne sia garantita l’autenticità e l’integrità attraverso procedure tecniche verificabili.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con particolare riferimento al caso Barbulescu c. Romania (2017), ha confermato che le comunicazioni elettroniche possono costituire prova legittima, stabilendo principi di bilanciamento tra diritto alla prova e tutela della privacy.
Le Guidelines del Consiglio d’Europa (2019) stabiliscono espressamente che “la prova elettronica non può essere esclusa per il solo fatto di essere in forma digitale”, ponendo l’accento su autenticità, integrità e catena di custodia come elementi centrali dell’ammissibilità.
🇮🇹 Giurisprudenza Italiana (per clienti residenti in Italia)
La Corte di Cassazione italiana ha consolidato il valore probatorio dei messaggi WhatsApp con:
- Ordinanza n. 1254/2025 – ribadisce l’ammissibilità dei messaggi WhatsApp come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e la fedeltà all’originale;
- Sentenza n. 11197/2023 – conferma che i messaggi WhatsApp, rientrando nella categoria dei documenti informatici ex art. 2712 c.c., sono pienamente equiparati ai documenti cartacei tradizionali;
- Sentenza n. 39539/2022 – stabilisce che i messaggi inviati attraverso WhatsApp sono prove documentali ai sensi dell’art. 234 c.p.c.
Il percorso giurisprudenziale è consolidato dalla storica sentenza n. 49016/2017, con cui la Cassazione riconobbe per la prima volta pieno valore di prova ai messaggi WhatsApp. La Cassazione penale (sez. V, sentenza n. 1822/2018) ha successivamente dichiarato che le conversazioni attraverso strumenti informatici costituiscono una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile a una prova documentale.
🌍 Standard Internazionali
Le metodologie di acquisizione applicano gli standard tecnici internazionali riconosciuti:
- ISO/IEC 27037:2012 – linee guida per identificazione, raccolta e preservazione delle prove digitali;
- ISO/IEC 27050 – standard per la gestione delle prove elettroniche (e-discovery);
- RFC 3161 e ETSI EN 319 422 – standard per la marca temporale;
- ETSI TS 101 903 (XAdES) – firma elettronica avanzata XML.
Modalità operative: certificazione da remoto o modalità avanzata
A) WhatsApp (certificazione da remoto)
La modalità da remoto richiede che i messaggi da certificare siano visibili tramite WhatsApp Web.
Se WhatsApp Web non mostra lo storico completo (ad esempio per chat molto datate o per limitazioni tecniche dell’account), valutiamo la modalità avanzata tramite backup cloud (Google Drive o iCloud).
- Requisito tecnico: chat accessibile su WhatsApp Web (web.whatsapp.com).
- Procedura: collegamento dispositivo tramite QR code seguendo le istruzioni ufficiali WhatsApp (“Collegare un dispositivo”).
- Nota operativa: se compare l’avviso che richiede verifica sul telefono dopo una certa data, provare il ricaricamento
della pagina (CTRL+F5 o equivalente). Se la chat non torna visibile, si valuta la modalità backup. - Ambiti tipici: minacce, molestie, ricatti sessuali, controversie contrattuali, diffamazione, accordi verbali, prove di pagamento.
B) Telegram (certificazione da remoto)
Per Telegram, la certificazione da remoto avviene tramite Telegram Web (web.telegram.org) seguendo procedure di acquisizione forensi che consentono di produrre un output verificabile
e conforme ai requisiti di integrità previsti dal quadro europeo.
- Requisito tecnico: accesso alla chat tramite interfaccia web autorizzata.
- Particolarità: Telegram mantiene lo storico completo lato server (cloud), facilitando l’acquisizione integrale anche di chat datate.
- Ambiti tipici: minacce, molestie, ricatti, truffe cripto, controversie commerciali, diffamazione, prove di scambio informazioni.
Cosa riceve dopo la certificazione: il pacchetto probatorio “lawyer-ready”
Al termine del processo di acquisizione e certificazione, forniamo un pacchetto documentale completo e strutturato,
pronto per il deposito presso Autorità giudiziarie, avvocati, assicurazioni o utilizzo stragiudiziale:
- Report PDF certificato contenente la trascrizione leggibile della chat con elementi contestuali e riferimenti temporali;
- Allegati estratti (foto, video, documenti, note vocali) organizzati e referenziati, quando presenti e tecnicamente acquisibili;
- Impronte crittografiche (hash) dell’intero pacchetto probatorio
(SHA-256 o superiore) come previsto dal protocollo FEDIS,
per verifica indipendente dell’integrità da parte di qualsiasi perito o autorità giudiziaria;
- Marca temporale qualificata conforme a standard eIDAS/RFC 3161 per datazione opponibile;
- Relazione tecnica di acquisizione che descrive la metodologia forense applicata, il contesto tecnico, la catena di custodia digitale e i limiti dell’acquisizione (redatta in linguaggio chiaro per avvocati e Autorità giudiziarie);
- Firma elettronica qualificata eIDAS (standard per UE);
- Firma elettronica conforme a giurisdizione specifica (opzionale):
su richiesta, possiamo applicare firme elettroniche conformi ai requisiti legali
di paesi specifici extra-UE (es. firma digitale USA/ESIGN Act, firma elettronica
Canada/PIPEDA, firma qualificata Svizzera/ZertES) per contenziosi transfrontalieri
con applicazione di standard riconosciuti nella giurisdizione di destinazione.
Conformità GDPR e protezione dei dati personali
Le chat contengono frequentemente dati personali e talvolta categorie particolari di dati (dati sensibili ai sensi del GDPR).
Gestiamo l’acquisizione, il trattamento e la conservazione del materiale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), applicando i principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità (acquisizione per scopi probatori documentati),
sicurezza tecnica e organizzativa, tracciabilità degli accessi e conservazione temporalmente limitata.
Su richiesta, possiamo concordare procedure di oscuramento selettivo (redaction) di dati non rilevanti per la controversia
(es. dati di terzi non coinvolti) per la produzione in giudizio, mantenendo l’integrità probatoria del contenuto rilevante.
Quando attivare la certificazione
- se si teme la cancellazione o la modifica da parte della controparte (messaggi eliminati, account disattivati);
- se occorre inviare una diffida formale, presentare una querela o aprire un contenzioso giudiziario/arbitrale;
- se la chat contiene minacce, ammissioni, accordi verbali, richieste estorsive, promesse contrattuali o condizioni pattuite;
- se si ha la necessita di una prova documentata e tecnicamente solida da produrre ad avvocato, Autorità giudiziaria, organo arbitrale o compagnia assicurativa;
- se si opera in contesti transfrontalieri e con necessita di prova conforme agli standard europei o internazionali.
Richiedi un preventivo
Forniremo immediatamente la modalità tecnica ottimale (da remoto o avanzata), i tempi di esecuzione e il preventivo economico dettagliato.
Nota tecnica: La disponibilità di alcune informazioni (storico completo, contenuti multimediali, dettagli contestuali) dipende dalle impostazioni dell’applicazione, dalle politiche di retention della piattaforma e dal tipo di accesso possibile (interfaccia web e backup cloud). In fase di preventivo indichiamo con precisione cosa è tecnicamente acquisibile nel caso specifico, i limiti operativi e le alternative procedurali disponibili.
