Bologna, Italy
(from 8 to 22)

FEDIS: Dichiarazione di Integrità e Autenticità delle Prove Digitali

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FEDIS™

Forensic Evidence Declaration & Integrity Statement

Dichiarazione Forense dell’Evidenza e Attestazione di Integrità

Documento di attestazione tecnica e di integrità dell’evidenza digitale


Cos’è il FEDIS™?

Il FEDIS™ (Forensic Evidence Declaration & Integrity Statement) è un documento di attestazione tecnica che accompagna ogni pacchetto di evidenza digitale certificato da CertifyWebContent.com.

Il documento ha lo scopo di descrivere e attestare gli elementi tecnici relativi all’acquisizione, all’integrità, alla conservazione e alla successiva verificabilità dell’evidenza digitale, consentendo verifiche tecniche indipendenti.

In particolare, il FEDIS™:

  • descrive l’evidenza digitale acquisita e ne identifica le caratteristiche tecniche;
  • documenta le modalità e le procedure tecniche di acquisizione adottate;
  • riporta gli elementi crittografici e temporali utilizzati per preservarne e verificarne l’integrità;
  • consente successive verifiche tecniche indipendenti.

La documentazione è predisposta per poter essere prodotta o utilizzata nell’ambito di procedimenti giudiziari, amministrativi, investigativi o stragiudiziali, nel rispetto delle valutazioni che competono all’autorità giudicante.


Perché è utile il FEDIS™?

Le marche temporali elettroniche qualificate emesse in conformità al Regolamento eIDAS beneficiano, ai sensi dell’art. 41, della presunzione di accuratezza della data e dell’ora indicate e di integrità dei dati ai quali esse sono associate. La firma elettronica qualificata consente di verificare la validità della sottoscrizione e l’integrità dei dati firmati attraverso il relativo processo di validazione.

Tuttavia, per facilitare la comprensione tecnica dell’evidenza da parte di soggetti non specializzati (avvocati, magistrati, autorità), il FEDIS™ fornisce una documentazione strutturata che:

  • rende immediatamente leggibili i dati identificativi dell’evidenza (nome file, formato, dimensione);
  • riporta le impronte crittografiche (hash) per la verifica dell’integrità;
  • elenca i riferimenti normativi e tecnici applicabili (CAD, eIDAS, ISO/IEC 27037 e RFC 3161);
  • include la dichiarazione del professionista sotto responsabilità professionale;
  • documenta la custodia del materiale dalla acquisizione alla consegna.

Identificazione del file quando l’evidenza viene resa disponibile tramite link

Il FEDIS™ è particolarmente utile quando, per le dimensioni del materiale o per le modalità di trasmissione e deposito, il file certificato viene reso disponibile separatamente tramite un link sicuro anziché essere incorporato direttamente nel documento.

In questo caso il FEDIS™ riporta l’hash SHA-256 del file oggetto della certificazione. L’impronta crittografica consente di confrontare il file successivamente scaricato tramite il link con quello identificato nel FEDIS™, verificando se i due contenuti digitali producono la medesima impronta.

Il documento crea quindi un riferimento tecnico verificabile tra la dichiarazione sottoscritta e il file digitale separatamente reso disponibile: il destinatario, il difensore, il consulente tecnico o l’Autorità possono effettuare autonomamente il calcolo dell’hash del file ricevuto e confrontarlo con quello riportato nel FEDIS™.

Questa funzione è particolarmente rilevante nei casi in cui materiali digitali di grandi dimensioni vengono trasmessi o messi a disposizione mediante collegamento esterno, perché consente di mantenere identificabile il file al quale la documentazione tecnica si riferisce anche quando documento e materiale digitale seguono canali di consegna distinti.


Cosa contiene il FEDIS™?

Ogni documento FEDIS™ include le seguenti sezioni:

1. Informazioni sul Documento

Data di creazione, luogo, riferimento file, ambito (Italia – Unione Europea), classificazione.

2. Descrizione dell’Evidenza

  • Dettagli del file: nome, data di creazione, formato (archivio ZIP sottoposto a firma elettronica qualificata e marcatura temporale elettronica qualificata; contenitore risultante in formato .TSD), dimensione, metodo di acquisizione;
  • Fonte dell’evidenza: descrizione del materiale acquisito;
  • Contenuto: codice sorgente HTML, screenshot, metadati tecnici, dati di verifica crittografica, documentazione della custodia.

3. Riferimenti Tecnici

  • ISO/IEC 27037:2012 – Linee guida per l’identificazione, raccolta, acquisizione e conservazione delle evidenze digitali;
  • RFC 3161 – Time-Stamp Protocol (protocollo di marcatura temporale).

4. Impronte Crittografiche

Le impronte crittografiche (hash) costituiscono i valori di riferimento per l’identificazione e la successiva verifica dell’integrità digitale del file di evidenza:

  • SHA-256 (Primario)
  • SHA-512 (Secondario)

Nota tecnica: qualsiasi modifica del file determina una variazione della relativa impronta hash. La mancata corrispondenza con i valori riportati indica che il file sottoposto a verifica non coincide, sotto il profilo dell’integrità digitale, con quello originariamente acquisito.

5. Quadro Normativo di Riferimento

Italia:

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
  • DPCM 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

Unione Europea:

  • Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183

6. Elementi di Verifica Tecnica

Il pacchetto di evidenza è corredato dai seguenti elementi:

  • Firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento eIDAS;
  • Marca temporale elettronica qualificata ai sensi del Regolamento eIDAS, generata mediante protocollo RFC 3161;
  • Impronte crittografiche SHA-256 e SHA-512;
  • Documentazione delle procedure di acquisizione.

Tali elementi consentono di verificare:

  • la validità della firma elettronica qualificata e l’integrità dei dati sottoscritti, attraverso il relativo processo di validazione;
  • il riferimento temporale attestato mediante la marca temporale elettronica qualificata, che beneficia, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento eIDAS, della presunzione di accuratezza della data e dell’ora indicate e di integrità dei dati ai quali esse sono associate.

7. Dichiarazione del Professionista

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità professionale:

  1. che le informazioni contenute corrispondono alle attività effettivamente svolte e documentate;
  2. che l’evidenza è stata acquisita e conservata secondo le metodologie di informatica forense indicate;
  3. che il materiale è rimasto nella custodia del professionista dalla data di acquisizione fino alla consegna al cliente;
  4. che le impronte crittografiche sono state calcolate sul file di evidenza identificato, nello stato oggetto dell’attestazione.

8. Consegna dell’Evidenza e Responsabilità

  • Trasferimento della custodia: dalla data di consegna, la custodia del file e la responsabilità della sua corretta conservazione fanno capo esclusivamente al cliente;
  • Politica di conservazione: l’organizzazione conserva una copia di sicurezza per 90 giorni dalla data di acquisizione;
  • Verifica dell’integrità: le impronte crittografiche consentono di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza con il file originariamente acquisito.

9. Firma Elettronica Qualificata e Marca Temporale

Il FEDIS™ è sottoscritto mediante firma elettronica qualificata del professionista e corredato da marca temporale elettronica qualificata. I relativi dati di validazione, inclusi i dati dei certificati, del prestatore del servizio, del riferimento temporale e della Time Stamping Authority (TSA), sono contenuti nel file firmato e marcato e possono essere verificati mediante strumenti di validazione conformi alla normativa europea applicabile.


Come si verifica il FEDIS™?

Il documento FEDIS™ è firmato digitalmente con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

La validità della firma elettronica e l’integrità del documento firmato possono essere verificate mediante strumenti di validazione conformi alla normativa europea applicabile, quali:

Le impronte crittografiche riportate nel documento consentono inoltre il confronto tecnico con il file di evidenza: ricalcolando l’hash del file in proprio possesso e confrontandolo con i valori dichiarati nel FEDIS™, è possibile verificare l’integrità del materiale.


Chi redige il FEDIS™?

Il FEDIS™ è redatto da dr. Emanuel Celano, Consulente in Informatica Forense, con oltre 24 anni di esperienza nel settore della digital forensics e della cybersecurity.

Organizzazione: Informatica in Azienda / CertifyWebContent.com / ContentProtector.eu

Sede: Via Vaccaro 5 – 40132 Bologna – Italia


Ambito di applicazione del FEDIS™ italiano

La presente versione del FEDIS™ è redatta con riferimento al quadro normativo italiano ed europeo.

Il documento richiama espressamente:

  • il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.);
  • il DPCM 22 febbraio 2013 sulle firme elettroniche;
  • il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183.

Per esigenze documentali in contesti internazionali o extra-UE è inoltre disponibile la versione internazionale in lingua inglese del FEDIS™.


Quando viene rilasciato il FEDIS™?

Il FEDIS™ viene predisposto nell’ambito del processo di certificazione dell’evidenza digitale e incluso nel pacchetto consegnato al cliente insieme a:

  • il file di evidenza acquisito;
  • il report forense dettagliato;
  • la firma elettronica qualificata;
  • la marca temporale elettronica qualificata;
  • eventuali allegati (screenshot, video di acquisizione, log tecnici).

FEDIS emessi tramite la piattaforma EVIDE

Per i documenti FEDIS generati tramite EVIDE, i riferimenti crittografici sono le impronte SHA-256 del record di intake e della versione EAR referenziata. Questo flusso di lavoro non aggiunge un’impronta SHA-512.

Le impronte SHA-512 e le procedure di acquisizione e conservazione descritte altrove in questa pagina riguardano altri flussi di certificazione forense e non vanno intese come caratteristiche dei documenti FEDIS generati da EVIDE. In EVIDE, per acquisizione si intende la ricezione dell’intake da parte della piattaforma; la catena di custodia documentata riguarda il record di intake e l’EAR, e l’artefatto di origine non viene conservato dopo la certificazione.

EVIDE genera il documento FEDIS; il certificatore lo sottoscrive con firma elettronica qualificata e al documento viene apposta una marca temporale elettronica qualificata. Il deposito EVIDE di base riporta un timestamp UTC generato dal server EVIDE, che non è una marca temporale qualificata: la marca temporale qualificata si applica al documento FEDIS e al momento in cui viene apposta, e non qualifica retroattivamente il timestamp di intake.

Scopri i livelli di servizio di EVIDE →


Hai domande sul FEDIS™?

Per informazioni sul FEDIS™ o per richiedere una certificazione con attestazione tecnica completa:

Email: [email protected]
Tel: +39 051-6199790
Cell: +39 377-1151946

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